Art. 18.
(Gestione commissariale e insolvenza).

      1. Nei casi di gravi e documentate irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel

 

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funzionamento del Centro nazionale per la musica, il Ministro dei beni e delle attività culturali può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a uno o più commissari, comunque in numero non superiore a tre, determinandone i poteri e la durata in carica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2545-sexiesdecies, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 106 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

      2. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.
      3. Il Centro nazionale per la musica è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.